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Roma, 4
novembre 2016
Circolare n. 185/2016
Oggetto:
Lavoro – Lotta al caporalato – Legge 29.10.2016,
n. 199, su G.U. n. 257 del 3.11.2016.
Giro di vite sulla lotta al caporalato, cioè sulla intermediazione illegale di manodopera e
sullo sfruttamento del lavoro. La nuova legge si compone di due parti: una
parte generale relativa a tutti i settori di attività e una parte speciale
relativa all’agricoltura, settore in cui il caporalato è maggiormente diffuso.
Con riferimento alla parte generale, è stato
riformulato il reato penale di caporalato (art. 603 bis del codice penale)
prevedendo la sanzionabilità non soltanto di coloro che reclutano manodopera da
destinare a terzi in condizioni di sfruttamento, ma anche di tutti i datori di
lavoro che utilizzano lavoratori, reclutati o meno attraverso un caporale, in
condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Tra gli
indici di sfruttamento sono stati indicati, tra gli altri, la reiterata
corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti nazionali o
territoriali, nonché la reiterata violazione delle norme su orari di lavoro,
ferie, riposi e sicurezza.
Ricorrendo il reato in questione tanto i caporali
quanto i datori di lavoro sono puniti con la reclusione da 1 a 6 anni e con la
multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato; le pene sono
aumentate in caso di violenza o minaccia (reclusione da 5 a 8 anni e multa da
1000 a 2000 euro sempre per ciascun lavoratore reclutato). E’ prevista inoltre
la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere il reato e di
quelle che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto ovvero, in caso di
impossibilità, dei beni di cui il reo abbia la disponibilità.
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Fabio Marrocco |
Allegato
uno |
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M/t |
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G.U. n.257 del 3.11.2016
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamentoretributivo nel settore agricolo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento dellavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punitocon la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro pressoterzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato dibisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediantel'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo ilavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del lorostato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applicala pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamentola sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modopalesemente difforme dai contratti collettivi nazionali oterritoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionatorispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario dilavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativaobbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia disicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, ametodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento dellapena da un terzo alla meta': 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore atre; 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori ineta' non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati asituazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristichedelle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». Art. 2 Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti iseguenti: «Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previstidall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzinei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a suaconoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa siaportata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamentel'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta diprove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti oper il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano ledisposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o diapplicazione della pena su richiesta delle parti ai sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delittiprevisti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi idiritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento deldanno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate acommettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto oil profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Oveessa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reoha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona,per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto delreato». Art. 3 Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento 1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis delcodice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone,in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda pressocui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita'imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livellioccupazionali o compromettere il valore economico del complessoaziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 eseguenti del codice di procedura penale. 2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziariodell'azienda, il giudice nomina uno o piu' amministratori, scelti tragli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degliamministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio2010, n. 14. 3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nellagestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti diamministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tremesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarita' circal'andamento dell'attivita' aziendale. Al fine di impedire che siverifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo,l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme edelle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensidell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamentolavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che almomento dell'avvio del procedimento per i reati previstidall'articolo 603-bis prestavano la propria attivita' lavorativa inassenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che leviolazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformita'da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore. 4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 delcodice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensidell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano ledisposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies deldecreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Art. 4 Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopola lettera d) e' inserita la seguente: «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoroprevisti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;». Art. 5 Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, dopo la parola: «602,» e' inserita la seguente:«603-bis,». Art. 6 Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilita' degli enti 1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sonosostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,». Art. 7 Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, leparole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis». Art. 8 Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita' 1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) non avere riportato condanne penali per violazioni dellanormativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitticontro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumita'pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e ilcommercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materiadi imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agliarticoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, disanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni inmateria di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighirelativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presentedisposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato insolido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimentodefinitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e alpagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previstidalla normativa vigente in materia»; 3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensidell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano inpossesso dei requisiti di cui al presente comma»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' possonoaderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelliunici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri perl'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni deidatori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggettidi cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro agricolo diqualita', attraverso la stipula di apposite convenzioni, se inpossesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per illavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attivita' diintermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14settembre 2015, n. 150»; c) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministerodell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, delMinistero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a fardata dalla sua effettiva operativita', dell'Agenzia delle entrate,dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far datadalla sua effettiva operativita'»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti deilavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle impreseagricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati dellecooperative agricole» e dopo le parole: «tre rappresentanti deidatori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sonoinserite le seguenti: «e un rappresentante delle associazioni dellecooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali delsettore agricolo»; d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercatodel lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai datirelativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapportidi lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito dispecifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando,in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieriche risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai qualie' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelliunici per l'immigrazione; c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita' competenti,sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro,contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva,organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale,assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»; e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzionidi cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, letterec-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso dellecommissioni provinciali integrazione salari operai agricoli edell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulareindici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlatialle caratteristiche della produzione agricola del territorio,avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter. 4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si articola insezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hannostipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso lacommissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Lesezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dalcomma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nelsettore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionaleper le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale deiservizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decretolegislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire unamodulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Lesezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per larealizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione deltrasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante lastipula di convenzioni con gli enti locali. 4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere unarelazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed inparticolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis)del medesimo comma»; f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto dipersone rilasciata dalle autorita' competenti e che siano in possessodei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere altrasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare appositaconvenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli entilocali possono stabilire che la stipula della convenzione e'condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per iltrasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti localistabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo contodi quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cuiall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasportotra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore diquanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione dellamedesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondoperiodo »; g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvedecon le risorse umane, strumentali e finanziarie previste alegislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica». 2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cuiall'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamentodel sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulleretribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comportamodifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenzialipreviste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema deglielenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, econtestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazioneda parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cuiall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Idati contenuti nel libro unico del lavoro in modalita' telematica,che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gliadempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resiaccessibili a tutte le amministrazioni interessate. Art. 9 Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli 1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimentodell'attivita' lavorativa stagionale di raccolta dei prodottiagricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ilMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali e ilMinistero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unapposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sededi Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, letterab), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedemisure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori,anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome eamministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro edei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settorenonche' idonee forme di collaborazione con le sezioni territorialidella Rete del lavoro agricolo di qualita' anche ai fini dellarealizzazione di modalita' sperimentali di collocamento agricolomodulate a livello territoriale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministerodell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alleCommissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo statodi attuazione del piano di interventi di cui al comma 1. Art. 10 Riallineamento retributivo nel settore agricolo 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali diriallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare ladefinizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamentodei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali direcepimento purche' sottoscritti con le stesse parti che hannostipulato l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione dieventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alladata di entrata in vigore della presente legge. Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delledisposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ecomunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Art. 12 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 ottobre 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Orlando, Ministro della giustizia Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Orlando